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Acquisto di crediti d'imposta

  • avvtanyazanotti
  • 8 apr
  • Tempo di lettura: 4 min

L’acquisto di crediti fiscali in materia edilizia, previsto e disciplinato dall’art. 121 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, si inserisce in una cornice normativa più ampia che include, tra l’altro, l’osservanza degli obblighi imposti dal Testo Unico Bancario.

Va preliminarmente considerato che il Decreto Rilancio, rientrando nella normativa emergenziale finalizzata a favorire la ripresa economica nel periodo pandemico, non è il risultato di una riforma strutturata delle agevolazioni fiscali in seno al Governo (e poi al Parlamento) e, l’art. 121, in particolare, è stato progressivamente emendato al fine di limitare il numero delle operazioni di cessione e la platea dei cessionari.

Ebbene, sul tema è doveroso chiedersi se, al verificarsi di determinate condizioni, la cessione di crediti d’imposta in parola configuri una attività riservata esclusivamente all’intermediario finanziario.

Come noto, l’art. 106 TUB stabilisce che l’attività di concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico è riservata agli intermediari finanziari. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 2 aprile 2015 n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari) regolamenta tale attività disponendo che: “Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: […] b) acquisto di crediti a titolo oneroso”.

In base all’art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 53/2015 non costituisce attività di concessione di finanziamenti “l’acquisto di crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente”. Trattandosi di norma puntuale che riguarda l’acquisto di particolari categorie di crediti fiscali, essa deve essere interpretata restrittivamente, di guisa che al di fuori di tale fattispecie espressamente regolata si ricade nell’attività di concessione di finanziamenti.

Pertanto, in difetto di una norma di deroga espressa, come quella contemplata dalla succitata disposizione del D.M. 53/2015, l’attività di acquisto di crediti a titolo oneroso può costituire un’attività finanziaria riservata a soggetti qualificati.

L’art. 3 del medesimo decreto precisa altresì che “L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità”.

Appare dunque evidente la necessità di coordinare la previsione dell’art. 121, co. 1, del Decreto Rilancio, laddove stabilisce che chiunque può acquistare i crediti d’imposta all’edilizia, con l’art. 106, co. 1, TUB e gli artt. 2 e 3 del D.M. 53/2015, che prevedono invece che l’esercizio professionale di attività di finanziamento (anche legata alla cessione di crediti) possa essere effettuato unicamente dagli intermediari finanziari autorizzati, i quali, peraltro, non possono esercitare attività diverse da quelle ad essi riservate, salvo il temperamento costituito dalla possibile prestazione di taluni servizi connessi e strumentali.

Qualora il cessionario operi con professionalità, compiendo un’attività sistematica di acquisto di crediti, si rende necessaria un’interpretazione sistematica della norma sulla base della quale non sarebbe più possibile sostenere che chiunque possa rendersi cessionario senza limiti dei crediti fiscali all’edilizia, a prescindere dalle modalità di loro successivo utilizzo (mediante compensazione o cessione a terzi).

In questi casi, una interpretazione meramente letterale della norma finirebbe per derogare alle disposizioni in materia di vigilanza (art. 108 TUB) ed agli obblighi del titolo VI del TUB (trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti). Allo stesso modo, subirebbe una ingiustificata compressione anche il principio della sana e prudente gestione che, riportato all’art. 107 comma 2 del T.U.B., costituisce un principio generale sotteso all’esercizio di qualunque attività finanziaria.

Senza contare che verrebbe derogata anche la normativa della Banca d’Italia in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (su tutti, il Provvedimento del 29 luglio 2009 e s.m.i.). Del pari, non troverebbe applicazione neppure la normativa antiusura, consistente nelle sopra richiamate Istruzioni della Banca d’Italia.

Infine, sostenere che l’attività di acquisto e cessione dei crediti d’imposta ex art. 121 D.L. 34/2020 spetti a tutti i soggetti illimitatamente e indiscriminatamente avrebbe l’effetto di aggirare gli obblighi gravanti sugli intermediari bancari e finanziari derivanti dal D.Lgs. 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

A supporto, si rammenta che la disposizione dell’art. 122-bis del D.L. 34/2020 chiarisce come la disciplina della cessione del Superbonus e degli altri bonus fiscali all’edilizia debba necessariamente armonizzarsi con la normativa di matrice europea e inderogabile sulla prevenzione e repressione del riciclaggio.

Quanto alle conseguenze, l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria integra il delitto di cui all’art. 132 T.U.B., punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.

Inoltre, l’acquisto professionale e continuativo di crediti fiscali all’edilizia da parte di soggetti non iscritti all’albo degli intermediari finanziari rischia di riverberarsi anche sulla validità dei contratti stipulati con i terzi cedenti, determinandone la nullità per contrarietà a norme imperative, come peraltro già individuato in giurisprudenza con riferimento all’acquisto professionale, continuativo e su larga scala di crediti risarcitori da parte di soggetti non autorizzati (tra l’altro, Trib. Venezia, Sent. N. 1758 del 2 settembre 2014).

Nella misura in cui l’attività di acquisto dei crediti fiscali in materia edilizia si configuri come occasionale e dunque non professionale, rimane fondamentale che la Società acquisisca e verifichi la documentazione a supporto dei crediti oggetto di potenziale acquisto al fine di evitare di incorrere negli illeciti tributari e penali di indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti.

Avv. Tanya Zanotti


 
 
 

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